Statuto dell'Associazione Culturale
Raggio di Luce
Art. 1 Denominazione e sede.
In
data 1 Marzo 2001 si è costituita l’associazione culturale denominata
"Raggio di Luce" quì di seguito chiamata per semplicità
Associazione. Ne sono Soci fondatori Loredana Volante e Pino Libonati.
La sede dell’Associazione è in via Aci S. Antonio, 21- 00133,
Roma.
Art. 2 Finalità e scopi.
L’Associazione
è una libera associazione apartitica, apolitica, senza fini di lucro
o religiosi ed è regolata dal presente Statuto.
L’Associazione si propone di :
- Sviluppare il benessere psicofisico e mentale attraverso la crescita personale
e l’ampliamento della consapevolezza di se stessi.
- Supportare e utilizzare le tecniche di crescita personale naturali che avviano
l’uomo ad una connessione più profonda con se stessi e con la
vita.
- Promuovere e divulgare il Rebirthing e il Reiki come elementi fondamentali
nel percorso di consapevolezza.
- Organizzare seminari e sedute esperienzali di Rebirthing.
- Organizzare, promuovere e favorire seminari di Reiki di 1°, 2° e
3° livello, intensivi, seminari di studio, corsi di formazione e di perfezionamento
teorici e pratici, scambi di trattamenti Reiki e divulgare le esperienze effettuate
mediante convegni, dibattiti, serate a tema, conferenze.
- Promuovere e favorire studio, ricerca e applicazione di discipline e tecniche
per il benessere psico-fisico e l’integrazione tra corpo fisico e spirito.
- Organizzare, promuovere e favorire incontri e scambi culturali tra i propri
Soci ed altri Centri, Circoli, Associazioni, Aziende, Enti, Società,
Amministrazioni Pubbliche.
- Organizzare, promuovere e favorire la produzione, pubblicazione e distribuzione
di supporti e materiali per l’insegnamento di Reiki e Rebirthing, inclusi
libri, pubblicazioni periodiche ed audiovisivi.
- Dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia ritenuto
necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo sociale.
- L'Associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite
nel rispetto della normativa fiscale ed amministrativa vigente in materia.
Potrà raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia
e la funzionalità dell'Associazione stessa ed a favorire il suo sviluppo.
Potrà dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano
favorire il conseguimento dei fini sociali.
Art. 3 I Soci.
Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti saranno associati mediante la figura del Presidente protempore quale rappresentante o mandatario delle stesse e pertanto avranno diritto ad un solo voto in assemblea.
Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire cittadini di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. La domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l’associazione e coloro che, per meriti particolari, siano cooptati dagli altri Soci fondatori. Essi fanno parte del consiglio direttivo e decidono sull’eventuale espulsione di altri Soci. Sono tenuti al pagamento della quota Sociale ma esonerati da ogni altro onere relativo alla pratica dell’associazione.
- Soci Ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall’associazione godendo di particolari facilitazioni.
-
Soci Straordinari: sono coloro che usufruiscono delle iniziative promosse
dall'Associazione pagando una quota che dà diritto alla tessera associativa.
Tale tessera ed i benefici che essa comporta avranno validità di anni
1 dalla data della sottoscrizione.
Art. 4 Ammissione dei Soci.
L'ammissione
dei Soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio
d'amministrazione.
L'ammissione dei soci straordinari avviene automaticamente all'atto della
sottoscrizione della tessera.
Art. 5 Diritti e doveri dei Soci.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna
gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi
secondo le competenze statutarie.
Art. 6 Organi Associati.
Gli organi dell’associazione sono:
-
Assemblea dei soci fondatori.
- Consiglio direttivo
- Il Presidente dell’associazione.
1 - L'assemblea dei soci fondatori è il momento fondamentale dell'associazione ed è composta da soci fondatori e ordinari. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/4 degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e con avviso scritto o telefonico ai soci almeno 8 giorni prima della data della convocazione.
Compiti dell'assemblea dei soci:
-
Eleggere il consiglio direttivo.
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- Approvare il regolamento interno.
- Valutare le proposte dei soci e deciderne operativamente la realizzazione.
- Deliberare provvedimenti disciplinari a carico di soci.
- Deliberare sulle modifiche dello statuto.
- Deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
Le elezioni delle cariche sociali si svolgono ogni 4 anni.
Le elezioni devono essere indette con almeno 15 giorni di preavviso.
Non hanno diritto al voto ne possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età .
Tutti i Soci maggiorenni godono il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali: godono altresì del diritto di elettorato passivo unicamente dopo 3 anni di ininterrotta e regolare iscrizione e partecipazione all'attività dell'associazione.
Il Presidente ed il Segretario del Consiglio direttivo dovranno redigere e sottoscrivere ad ogni seduta il verbale dell'assemblea dei Soci. In mancanza degli stessi i Soci eleggeranno a tal fine due facenti funzione.
2 - Il Consiglio direttivo è composto da:
-
Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Soci fondatori
Il
Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci.
E' l'organo esecutivo dell'associazione e si riunisce almeno due volte all'anno.
Ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea dei Soci
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione
- elaborare il bilancio consuntivo
- elaborare il bilancio preventivo
- eleggere il Presidente ed il Segretario
- decidere sull'eventuale espulsione di Soci
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
- il verbale delle riunioni è redatto a cura del Segretario e sottoscritto
dal Presidente.
Art. 7 Il Presidente.
1.
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è
il legale rappresentante dell'associazione culturale e ne detiene la firma
sociale.
2. Al Presidente compete tra l'altro di:
a) verificare la validità della costituzione dell'Assemblea dei Soci
e del Consiglio Direttivo che presiede;
b) sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell'associazione,
assicurare l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire
l'osservanza, il rispetto e l'attuazione del presente Statuto sociale;
c) rappresentare l'Associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni
nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, istituzioni a carattere
cooperativo, realtà dell'associazionismo ed in genere con tutti quei
soggetti portatori di interessi diffusi;
d) esercitare con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni
eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità
di risultato;
e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti
dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente
essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;
f) ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri
organi sociali dell'Associazione culturale.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni ad esso
attribuite sono svolte dal Segretario.
Art. 8 Risorse economiche
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1. beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
3. eventuali erogazioni donazioni o lasciti.
Le
entrate dell'Associazione sono costituite da:
A. quote sociali
B. utile derivante delle iniziative dell'Associazione stessa
C. versamenti volontari degli associati
D. contributi di pubbliche amministrazioni, enti o comitati locali, istituti
di credito o altri enti in genere
E. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 9
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.